Art. 3

Delegazioni

In vigore dal 18 lug 2016
Delegazioni Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti (BEI) partecipa alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione in veste di osservatore quando l'ordine del giorno contiene punti che riguardano la BEI. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può inoltre invitare altre persone a partecipare alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici.
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Delegazioni (Art. 3 Decisione (UE) 2016/1232) — Testo vigente | Portale Normativo