Art. 10
Lingue
In vigore dal 18 lug 2016
Lingue
Le lingue ufficiali del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono le lingue facenti fede dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Salvo decisione contraria, il consiglio di stabilizzazione e di associazione delibera sulla base di documenti redatti in tali lingue.
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