Art. 12

Comitato di stabilizzazione e di associazione

In vigore dal 18 lug 2016
Comitato di stabilizzazione e di associazione 1.   È istituito un comitato di stabilizzazione e di associazione (il «comitato») incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato è composto da rappresentanti dell'Unione europea, da un lato, e del Kosovo, dall'altro, di norma alti funzionari. 2.   Il comitato prepara le riunioni e le deliberazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, ne applica, se del caso, le decisioni e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo. Esamina qualsiasi questione sottopostagli dal consiglio di stabilizzazione e di associazione e qualsiasi problema si presenti nel corso dell'attuazione giornaliera dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Il comitato presenta inoltre proposte o progetti di decisioni e/o di raccomandazioni al consiglio di stabilizzazione e di associazione per adozione. 3.   Laddove l'accordo faccia riferimento all'obbligo o alla possibilità di tenere consultazioni, queste possono svolgersi in sede di comitato. Le consultazioni possono proseguire in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione, previo accordo tra entrambe le parti. 4.   Il regolamento interno del comitato di stabilizzazione e di associazione è allegato alla presente decisione.
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Comitato di stabilizzazione e di associazione (Art. 12 Decisione (UE) 2016/1232) — Testo vigente | Portale Normativo