Art. 5

Corrispondenza

In vigore dal 18 lug 2016
Corrispondenza La corrispondenza destinata al consiglio di stabilizzazione e di associazione è inviata al suo presidente presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Entrambi i segretari provvedono affinché la corrispondenza sia inoltrata al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se del caso, trasmessa per conoscenza agli altri membri del consiglio. La corrispondenza trasmessa per conoscenza viene inviata al segretariato generale della Commissione, al servizio europeo per l'azione esterna e alla rappresentanza del Kosovo in Belgio. Le comunicazioni del presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono inviate ai destinatari da entrambi i segretari e, all'occorrenza, trasmesse per conoscenza agli altri membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui al secondo comma.
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Corrispondenza (Art. 5 Decisione (UE) 2016/1232) — Testo vigente | Portale Normativo