Art. 3
Scambio di dati relativi alle vendite
In vigore dal 11 lug 2016
Scambio di dati relativi alle vendite
1. A partire dal 1o novembre 2017, il formato da utilizzare per lo scambio di dati relativi alle vendite di cui all'articolo 146 nonies del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e i rispettivi documenti di attuazione sono modificati come indicato nel FLUX-P1000/P1000-05: specifiche del campo «Vendita» pubblicate sulla pagina del registro dei dati di riferimento del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.
2. I sistemi degli Stati membri devono essere in grado di inviare messaggi e rispondere a richieste di dati relativi alle note di vendita e alle dichiarazioni di assunzione in carico, secondo quanto indicato all'articolo 146 nonies, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, nel formato UN/CEFACT P1000-5 per operazioni avvenute a partire dal 1o novembre 2017.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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