Art. 1

Scambio di dati del sistema di controllo dei pescherecci

In vigore dal 11 lug 2016
Scambio di dati del sistema di controllo dei pescherecci 1.   A partire dal 1o novembre 2016, il formato da utilizzare per la comunicazione di dati del sistema di controllo dei pescherecci di cui all'articolo 146 septies del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e i rispettivi documenti di attuazione sono modificati come indicato nel FLUX-P1000/P1000-07: specifiche del campo «Posizione del peschereccio» pubblicate sulla pagina del registro dei dati di riferimento del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea. 2.   A partire dal 1o luglio 2017, i sistemi degli Stati membri di bandiera devono essere in grado di rispondere alle richieste di dati del sistema di controllo dei pescherecci, secondo quanto indicato all'articolo 146 septies, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, utilizzando il formato modificato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
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