Art. 2

Scambio di dati sulle attività di pesca

In vigore dal 11 lug 2016
Scambio di dati sulle attività di pesca 1.   A partire dal 1o novembre 2017, il formato da utilizzare per lo scambio di dati sulle attività di pesca di cui all'articolo 146 octies del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e i rispettivi documenti di attuazione sono modificati come indicato nel FLUX-P1000/P1000-03: specifiche del campo «Attività di pesca» pubblicate sulla pagina del registro dei dati di riferimento del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea. 2.   I sistemi degli Stati membri di bandiera devono essere in grado di inviare messaggi relativi alle attività di pesca e di rispondere alle richieste di dati relativi alle attività di pesca, secondo quanto indicato all'articolo 146 octies, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, nel formato UN/CEFACT P1000-3, per le bordate di pesca iniziate a partire dal 1o novembre 2017.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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