Art. 4

Trasmissione di dati aggregati sulle catture

In vigore dal 11 lug 2016
Trasmissione di dati aggregati sulle catture A partire dal 15 febbraio 2017, il formato da utilizzare per la trasmissione di dati aggregati sulle catture di cui all'articolo 146 decies del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 e i rispettivi documenti di attuazione sono modificati come indicato nel FLUX-P1000/P1000-12: specifiche del campo «Trasmissione dei dati aggregati sulle catture» pubblicate sulla pagina del registro dei dati di riferimento del sito web dedicato alla pesca della Commissione europea.
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Trasmissione di dati aggregati sulle catture (Art. 4 Decisione (UE) 2016/1138) — Testo vigente | Portale Normativo