Art. 7
Deroga al divieto di spedizione e di immissione sul mercato di latte e di prodotti lattiero-caseari
In vigore dal 22 apr 2016
Deroga al divieto di spedizione e di immissione sul mercato di latte e di prodotti lattiero-caseari
1. In deroga al divieto di cui all', paragrafo 2, lettera b), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato di latte destinato al consumo umano ottenuto da bovini tenuti in aziende situate nella zona soggetta a restrizioni, e dei relativi prodotti lattiero-caseari, a condizione che il latte e i prodotti lattiero-caseari siano stati sottoposti ad un trattamento di cui all'allegato IX, parte A, punti da 1.1 a 1.5, della direttiva 2003/85/CE.
2. L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri o paesi terzi di partite di latte ottenuto da bovini tenuti in aziende situate nella zona soggetta a restrizioni, e dei relativi prodotti lattiero-caseari, solo a condizione che il latte e i prodotti lattiero-caseari siano destinati al consumo umano, siano stati sottoposti al trattamento di cui al paragrafo 1, e che le partite spedite in altri Stati membri siano accompagnate da un certificato sanitario ufficiale conforme al modello di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004, la cui parte II sia completata con la seguente attestazione:
«Latte e prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2016/645 della Commissione, del 22 aprile 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria».
Storico versioni
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