Art. 9
Prescrizioni relative ai veicoli per il trasporto, alla pulizia e alla disinfezione
In vigore dal 22 apr 2016
Prescrizioni relative ai veicoli per il trasporto, alla pulizia e alla disinfezione
1. L'autorità competente provvede affinché, per ogni veicolo che sia stato a contatto con animali delle specie sensibili nella zona soggetta a restrizioni e che intenda lasciare tale zona, l'operatore o il conducente di tale veicolo fornisca elementi di prova da cui risulti che, dopo l'ultimo contatto con gli animali, il veicolo è stato pulito e disinfettato in modo tale da inattivare il virus della dermatite nodulare contagiosa.
2. L'autorità competente definisce le informazioni che l'operatore o il conducente del veicolo per bestiame deve presentare per dimostrare che sono state effettuate la pulizia e la disinfezione prescritte.
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