Art. 5
Deroga al divieto di immissione sul mercato di carni fresche e preparazioni di carni di bovini e ruminanti selvatici
In vigore dal 22 apr 2016
Deroga al divieto di immissione sul mercato di carni fresche e preparazioni di carni di bovini e ruminanti selvatici
1. In deroga ai divieti di cui all', paragrafo 2, lettere a) e c), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato in Bulgaria, al di fuori della zona soggetta a restrizioni, di carni fresche, escluse le frattaglie diverse dal fegato, e delle relative preparazioni di carni, nonché di cuoi e pelli freschi ottenuti da bovini e ruminanti selvatici:
a)
tenuti in aziende situate nella zona soggetta a restrizioni alle quali non si applicavano restrizioni a norma della direttiva 92/119/CEE; oppure
b)
macellati o cacciati prima del 13 aprile 2016, oppure
c)
di cui all', paragrafo 1.
2. L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri o paesi terzi di partite di carni fresche ottenute da bovini tenuti e macellati al di fuori della zona soggetta a restrizioni, e di preparazioni di carni prodotte da tali carni fresche, solo a condizione che tali carni e preparazioni di carni siano state prodotte, immagazzinate e manipolate senza entrare in contatto con carni e preparazioni di carni non autorizzate alla spedizione verso altri Stati membri a norma dell', paragrafo 2, lettera a), e che le partite spedite in altri Stati membri siano accompagnate da un certificato sanitario ufficiale conforme al modello di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (16), la cui parte II sia completata con la seguente attestazione:
«Carni fresche o preparazioni di carni conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2016/645 della Commissione, del 22 aprile 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria».
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