Art. 6

Deroga al divieto di immissione sul mercato di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di bovini e ruminanti selvatici

In vigore dal 22 apr 2016
Deroga al divieto di immissione sul mercato di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di bovini e ruminanti selvatici 1.   In deroga al divieto di cui all', paragrafo 2, lettera a), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti a base di carne ottenuti nella zona soggetta a restrizioni a partire da carni fresche di bovini e ruminanti selvatici: a) tenuti in aziende situate nella zona soggetta a restrizioni alle quali non si applicavano restrizioni a norma della direttiva 92/119/CEE; b) macellati o cacciati prima del 13 aprile 2016, oppure c) di cui all', paragrafo 1, oppure d) tenuti e macellati al di fuori della zona soggetta a restrizioni. 2.   L'autorità competente autorizza l'immissione sul mercato dei prodotti a base di carne di cui al paragrafo 1, conformi alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c) di tale paragrafo, solo sul territorio della Bulgaria, purché tali prodotti a base di carne siano stati sottoposti a un trattamento non specifico in grado di garantire che la loro superficie di taglio non presenti più le caratteristiche delle carni fresche. L'autorità competente garantisce che i prodotti a base di carne di cui al primo comma non siano spediti ad altri Stati membri o paesi terzi. 3.   L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri o paesi terzi di partite di prodotti a base di carne prodotti a partire da carni fresche ottenute dagli animali di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), solo a condizione che i prodotti a base di carne siano stati sottoposti ad un trattamento specifico, come indicato all'allegato II, parte 4, punto B, della decisione 2007/777/CE, in recipienti chiusi ermeticamente con un valore F0 pari o superiore a tre e che le partite spedite in altri Stati membri siano accompagnate da un certificato sanitario ufficiale conforme al modello di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004, la cui parte II sia completata con la seguente attestazione: «Prodotti a base di carne conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2016/645 della Commissione, del 22 aprile 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria». 4.   L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri o paesi terzi di partite di prodotti a base di carne prodotti a partire da carni fresche ottenute dagli animali di cui al paragrafo 1, lettera d), solo a condizione che i prodotti a base di carne siano stati sottoposti almeno ad un trattamento non specifico, come indicato all'allegato II, parte 4, punto A, della decisione 2007/777/CE, in grado di garantire che la loro superficie di taglio non presenti più le caratteristiche delle carni fresche, e che le partite spedite in altri Stati membri siano accompagnate da un certificato sanitario ufficiale conforme al modello di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004, la cui parte II sia completata con la seguente attestazione: «Prodotti a base di carne conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2016/645 della Commissione, del 22 aprile 2016, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria».
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