Art. 8

Revoca dell'immunità

In vigore dal 4 mar 2016
Revoca dell'immunità Sono trasmesse al direttore generale dell'Ufficio, affinché esprima un parere, tutte le domande provenienti da autorità di polizia o da autorità giudiziarie nazionali dirette a revocare l'immunità di un membro di un organo decisionale o di altri organi o di un soggetto rilevante coinvolto in possibili casi di frode, corruzione e altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Il Consiglio direttivo decide in merito alla revoca in relazione a partecipanti agli organi decisionali e ad altri organi; il Comitato esecutivo decide in merito alla revoca in relazione a soggetti interessati.
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Revoca dell'immunità (Art. 8 Decisione (UE) 2016/3) — Testo vigente | Portale Normativo