Art. 6
Informazione degli interessati
In vigore dal 4 mar 2016
Informazione degli interessati
1. Laddove emerga il possibile coinvolgimento personale nella frode, nella corruzione e in ogni altra attività illecita ai sensi dell', paragrafo 1, di un partecipante a un organo decisionale o ad altri organi o di un soggetto rilevante, l'interessato ne è prontamente informato, se ciò non rischia di pregiudicare l'indagine stessa (16). Ad ogni modo, non possono trarsi conclusioni che riguardino personalmente il partecipante a un organo decisionale o ad altri organi o un soggetto rilevante, senza aver dato modo all'interessato di esprimersi su tutti i fatti che lo riguardano, compresa ogni prova esistente contro di esso. L'interessato ha il diritto a rimanere in silenzio, a non autoincriminarsi e a ricevere assistenza legale.
2. Nei casi in cui vi sia necessità di mantenere segretezza assoluta ai fini dell'indagine e/o sia richiesto l'uso di procedure investigative che ricadono nella competenza di un'autorità giudiziaria nazionale, il rispetto dell'obbligo di invitare un partecipante a un organo decisionale o ad altri organi o un soggetto interessato a esprimersi può essere rinviato per un periodo di tempo determinato, in accordo con il presidente o con il Vicepresidente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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