Art. 3

Obbligo di riferire su attività illecite

In vigore dal 4 mar 2016
Obbligo di riferire su attività illecite 1.   I soggetti rilevanti che vengano a conoscenza di informazioni che facciano sospettare l'esistenza di eventuali casi di frode, di corruzione o di ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, ne informano senza indugio il direttore della Revisione interna, l'alto dirigente del loro settore operativo, o il membro del Comitato esecutivo primariamente responsabile per il settore operativo. Questi ultimi trasmettono senza indugio l'informazione al direttore generale del segretariato. I soggetti rilevanti non subiscono in alcun modo trattamenti ingiusti o discriminatori per aver comunicato le informazioni di cui al presente articolo. 2.   I partecipanti agli organi decisionali e ad altri organi che vengano a conoscenza delle informazioni di cui al paragrafo 1 informano il direttore generale del segretariato o il presidente. 3.   Qualora il direttore generale del segretariato o, se del caso, il presidente, riceva informazioni conformemente ai paragrafi 1 o 2, esso, fatto salvo l' della presente decisione, le trasmette senza indugio all'Ufficio e informa la direzione Revisione interna e, se del caso, il presidente. 4.   Qualora un partecipante agli organi decisionali o ad altri organi ovvero un soggetto rilevante sia in possesso di informazioni concrete che confermino la possibile esistenza di un caso di frode o di corruzione o di un'altra attività illecita ai sensi del paragrafo 1 e, allo stesso tempo, abbia motivi sufficienti per ritenere che la procedura prevista nei paragrafi che precedono non consenta, nel caso di specie, una segnalazione efficace all'Ufficio di tali informazioni, esso può riferire direttamente all'Ufficio, venendo meno la necessità di conformarsi al dettato dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:456:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obbligo di riferire su attività illecite (Art. 3 Decisione (UE) 2016/3) — Testo vigente | Portale Normativo