Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 4 mar 2016
Ambito di applicazione La presente decisione si applica: — ai membri del Consiglio direttivo e del Consiglio generale della BCE, in materie collegate alle proprie funzioni di membri di tali organi decisionali della BCE, — ai membri del Comitato esecutivo della BCE, — ai membri del Consiglio di vigilanza della BCE, in materie collegate alle proprie funzioni di membri di tale organo, — ai membri della Commissione amministrativa del riesame della BCE, in materie collegate alle proprie funzioni di membri di tale organo, — ai membri del gruppo di mediazione della BCE, in materie collegate alle proprie funzioni di membri di tale organo, — ai membri del Comitato di audit della BCE, in materie collegate alle proprie funzioni di membri di tale organo, — ai membri del Comitato di etico della BCE, in materie collegate alle proprie funzioni di membri di tale organo, — ai membri degli organi direttivi o a qualunque membro del personale delle banche centrali nazionali o delle autorità nazionali competenti che partecipino alle riunioni del Consiglio direttivo, del Consiglio generale e del Consiglio di vigilanza della BCE in qualità di supplenti e/o accompagnatori, in materie collegate a tale funzione (di seguito, congiuntamente, i «partecipanti agli organi decisionali e ad altri organi»), e — ai membri permanenti o temporanei del personale della BCE, soggetti alle condizioni di impiego della BCE, — soggetti che lavorano per la BCE su un presupposto diverso da un contratto di impiego, inclusi i membri del personale di autorità nazionali competenti che siano membri di gruppi di vigilanza congiunti e gruppi per le ispezioni in loco, in materie collegate alle attività da essi svolte per la BCE (di seguito, congiuntamente, «soggetti rilevanti»).
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