Art. 2
Obbligo di cooperare con l'Ufficio
In vigore dal 4 mar 2016
Obbligo di cooperare con l'Ufficio
Fatte salve le pertinenti disposizioni dei Trattati, il Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, lo Statuto del SEBC e lo Statuto dei funzionari, nel pieno rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dei principi generali comuni agli Stati membri, e fatte salve le procedure previste nel Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e le regole dettate nella presente decisione, i partecipanti agli organi decisionali e ad altri organi e i soggetti rilevanti cooperano con l'Ufficio, garantendo al contempo la riservatezza dell'indagine interna.
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