Art. 9

Entrata in vigore e abrogazione

In vigore dal 4 mar 2016
Entrata in vigore e abrogazione 1.   La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.   La Decisione BCE/2004/11 è abrogata con effetto dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 3.   Qualsiasi rinvio alla decisione BCE/2004/11 deve essere inteso come rinvio alla presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:456:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo