Art. 9
Entrata in vigore e abrogazione
In vigore dal 4 mar 2016
Entrata in vigore e abrogazione
1. La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. La Decisione BCE/2004/11 è abrogata con effetto dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. Qualsiasi rinvio alla decisione BCE/2004/11 deve essere inteso come rinvio alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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