Art. 8
Revoca dell'immunità
In vigore dal 4 mar 2016
Revoca dell'immunità
Sono trasmesse al direttore generale dell'Ufficio, affinché esprima un parere, tutte le domande provenienti da autorità di polizia o da autorità giudiziarie nazionali dirette a revocare l'immunità di un membro di un organo decisionale o di altri organi o di un soggetto rilevante coinvolto in possibili casi di frode, corruzione e altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Il Consiglio direttivo decide in merito alla revoca in relazione a partecipanti agli organi decisionali e ad altri organi; il Comitato esecutivo decide in merito alla revoca in relazione a soggetti interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2016:456:oj#art-8