Art. 39

Procedura d'impugnazione

In vigore dal 9 feb 2016
Procedura d'impugnazione 1.   Nelle procedure pubbliche di aggiudicazione di cui al capitolo II, i candidati e gli offerenti possono impugnare per iscritto la decisione della BCE di rigettare la loro domanda di partecipazione o offerta entro 15 giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all', paragrafo 3, o se non sono state richieste informazioni, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione ai sensi dell', paragrafo 1. L'impugnazione deve contenere tutte le informazioni che la sostengono e obiezioni motivate. 2.   L'impugnazione è presa in esame dall'organismo di controllo degli appalti della BCE. Se l'organismo di controllo degli appalti reputa che la decisione di rigetto della domanda di partecipazione o dell'offerta del ricorrente sia stata assunta in violazione della presente decisione o dei principi generali della normativa in materia di appalti, dispone che la procedura di aggiudicazione, o parte di questa, sia ripetuta oppure decide direttamente a riguardo. Diversamente, l'impugnazione è respinta. L'organismo di controllo degli appalti comunica al ricorrente per iscritto la propria decisione entro il mese successivo alla data di ricevimento dell'impugnazione. La decisione precisa le ragioni sulle quali si fonda. 3.   L'impugnazione non ha effetto sospensivo. Se considerato opportuno, l'organismo di controllo degli appalti può sospendere la procedura d'appalto o la sua aggiudicazione.
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Procedura d'impugnazione (Art. 39 Decisione (UE) 2016/2) — Testo vigente | Portale Normativo