Art. 40
Giurisdizione
In vigore dal 9 feb 2016
Giurisdizione
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione esclusiva per qualsiasi controversia tra la BCE e un fornitore in relazione alla presente decisione o a una specifica procedura d'appalto. Se è esperibile una procedura d'impugnazione ai sensi dell', il ricorrente deve attendere la decisione della BCE relativa all'impugnazione prima di sottoporre la questione alla Corte di giustizia. I termini stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea decorrono dalla ricezione da parte del fornitore della decisione in merito all'impugnazione da parte del fornitore.
Storico versioni
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