Art. 41

Entrata in vigore

In vigore dal 9 feb 2016
Entrata in vigore 1.   La presente decisione entra in vigore il 15 aprile 2016 e abroga e sostituisce la decisione BCE/2007/5. 2.   Le procedure di aggiudicazione avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione sono portate a termine e gli appalti aggiudicati sono gestiti in conformità della decisione BCE/2007/5. Ai fini della presente disposizione, si ritiene che una procedura di aggiudicazione abbia inizio il giorno della trasmissione del bando di gara alla Gazzetta ufficiale o, nel caso in cui tale bando non sia necessario, il giorno in cui la BCE abbia invitato uno o più fornitori a presentare un'offerta o una proposta. 3.   I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato II.
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Entrata in vigore (Art. 41 Decisione (UE) 2016/2) — Testo vigente | Portale Normativo