Art. 26
Comunicazioni a candidati e offerenti
In vigore dal 9 feb 2016
Comunicazioni a candidati e offerenti
1. Durante la procedura di aggiudicazione, i candidati e gli offerenti comunicano solo con la(e) persona(e) di riferimento indicata(e) dalla BCE. I mezzi di comunicazione sono comunemente disponibili e di carattere non discriminatorio.
2. I candidati e gli offerenti presentano le proprie domande di partecipazione e le loro offerte per iscritto conformemente ai requisiti stabiliti nel bando di gara o nell'invito a offrire.
3. I candidati o gli offerenti possono sottoporre alla BCE, per iscritto, domande concernenti il bando di gara, l'invito a offrire o la documentazione da allegare in conformità della procedura definita nel bando di gara o nell'invito a offrire. La BCE risponde a tali quesiti entro un termine ragionevole e comunica le risposte a tutti i candidati o offerenti in maniera anonima se tali risposte sono rilevanti per ciascuno di essi.
4. La BCE garantisce che le informazioni fornite dai candidati e dagli offerenti siano trattate ed archiviate in conformità con i principi di riservatezza e integrità e, nella misura in cui siano stati forniti dati personali, in conformità con il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. (9)
Storico versioni
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