Art. 28

Rettifiche dei documenti di gara

In vigore dal 9 feb 2016
Rettifiche dei documenti di gara 1.   Se, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, la BCE riscontra un'imprecisione, un'omissione o qualsiasi altro errore nel testo del bando di gara, dell'invito a offrire o nella documentazione allegata, essa rettifica l'errore e ne informa tutti i candidati o offerenti per iscritto. 2.   Se i candidati o gli offerenti ritengono incomplete, incoerenti o illegali le condizioni stabilite dalla BCE nel bando di gara, nell'invito a offrire o nella documentazione allegata, o ritengono che la BCE o un altro candidato o offerente abbia violato le regole applicabili agli appalti, comunicano le proprie obiezioni alla BCE entro 15 giorni dal momento in cui vengono a conoscenza dell'irregolarità. Se l'irregolarità riguarda l'invito a offrire o altri documenti inviati dalla BCE, il termine decorre dalla data di ricevimento dei documenti. In altri casi, il termine decorre dal momento in cui i candidati o gli offerenti sono venuti a conoscenza o avrebbero potuto ragionevolmente venire a conoscenza dell'irregolarità. La BCE può quindi correggere o integrare le condizioni o porre rimedio all'irregolarità, ovvero rigettare la richiesta indicandone i motivi. Le obiezioni che non sono comunicate alla BCE entro il termine non possono essere sollevate in un momento successivo.
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Rettifiche dei documenti di gara (Art. 28 Decisione (UE) 2016/2) — Testo vigente | Portale Normativo