Art. 25

Specifiche

In vigore dal 9 feb 2016
Specifiche 1.   La BCE stabilisce le proprie specifiche tecniche nei documenti di gara, in conformità al diritto applicabile e alle norme tecniche. 2.   Le specifiche possono richiedere un prodotto, una provenienza o un procedimento di produzione specifici solo se una descrizione generale sufficientemente precisa dell'oggetto dell'appalto non è possibile e se ai candidati è data la possibilità di offrire altri prodotti equivalenti. 3.   La BCE precisa le tipologie di prova, come etichettature, certificati e valutazioni di conformità, in particolare certificati ambientali, richiesti ai candidati per dimostrare la conformità con le specifiche. Tali prove devono potere essere ottenute in maniera trasparente. Sono accettate altre prove tecnicamente equivalenti. 4.   Le specifiche e le prove richieste devono essere necessarie e proporzionate per raggiungere gli obiettivi dell'appalto, e devono essere basate su considerazioni oggettive e non discriminatorie che evitino qualsiasi ostacolo ingiustificato alla concorrenza. 5.   La BCE può consentire la presentazione di varianti che si discostano dalle specifiche. In tal caso, essa fornisce informazioni chiare sulla portata consentita delle varianti, sui requisiti formali e sostanziali per le varianti, e sulla metodologia con cui saranno confrontati i meriti delle offerte principali e delle varianti.
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Specifiche (Art. 25 Decisione (UE) 2016/2) — Testo vigente | Portale Normativo