Art. 24
Invito ad offrire
In vigore dal 9 feb 2016
Invito ad offrire
1. Gli inviti ad offrire sono inviati simultaneamente a tutti gli offerenti.
2. L'invito ad offrire contiene almeno:
a)
un riferimento al bando di gara;
b)
informazioni esaustive, se del caso, sulla disponibilità e sull'accesso per via elettronica dei documenti di gara;
c)
i requisiti formali di gara, in particolare il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale le offerte devono essere inviate, la lingua o le lingue nelle quali le offerte devono essere predisposte, il formato nel quale l'offerta deve essere presentata e il periodo di validità di un'offerta;
d)
le opzioni relative ai prodotti, ai servizi e ai lavori supplementari, nonché il numero di possibili rinnovi e proroghe del contratto, laddove previsti;
e)
l'elenco dei documenti che gli offerenti sono tenuti a presentare; e
f)
la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto o, se del caso, l'ordine di importanza decrescente di tali criteri, se questi non sono precisati nel bando di gara.
3. All'invito a offrire sono inoltre allegati:
a)
una copia del capitolato d'oneri che definisca i requisiti della BCE o, nel caso di dialogo competitivo o di partenariato per l'innovazione, una copia della richiesta di proposta che definisca le necessità della BCE;
b)
una copia della bozza di contratto, delle condizioni generali di contratto della BCE oppure del documento che specifichi le caratteristiche fondamentali del contratto; e
c)
qualsiasi altro documento che la BCE consideri rilevante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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