Art. 24

Invito ad offrire

In vigore dal 9 feb 2016
Invito ad offrire 1.   Gli inviti ad offrire sono inviati simultaneamente a tutti gli offerenti. 2.   L'invito ad offrire contiene almeno: a) un riferimento al bando di gara; b) informazioni esaustive, se del caso, sulla disponibilità e sull'accesso per via elettronica dei documenti di gara; c) i requisiti formali di gara, in particolare il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale le offerte devono essere inviate, la lingua o le lingue nelle quali le offerte devono essere predisposte, il formato nel quale l'offerta deve essere presentata e il periodo di validità di un'offerta; d) le opzioni relative ai prodotti, ai servizi e ai lavori supplementari, nonché il numero di possibili rinnovi e proroghe del contratto, laddove previsti; e) l'elenco dei documenti che gli offerenti sono tenuti a presentare; e f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto o, se del caso, l'ordine di importanza decrescente di tali criteri, se questi non sono precisati nel bando di gara. 3.   All'invito a offrire sono inoltre allegati: a) una copia del capitolato d'oneri che definisca i requisiti della BCE o, nel caso di dialogo competitivo o di partenariato per l'innovazione, una copia della richiesta di proposta che definisca le necessità della BCE; b) una copia della bozza di contratto, delle condizioni generali di contratto della BCE oppure del documento che specifichi le caratteristiche fondamentali del contratto; e c) qualsiasi altro documento che la BCE consideri rilevante.
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Invito ad offrire (Art. 24 Decisione (UE) 2016/2) — Testo vigente | Portale Normativo