Art. 23

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte

In vigore dal 9 feb 2016
Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte 1.   Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, la BCE tiene conto, in particolare, della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo. 2.   Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara alla Gazzetta ufficiale. 3.   Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate, nei dialoghi competitivi, nei partenariati per l'innovazione e nei concorsi di progettazione: a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara alla Gazzetta ufficiale; e b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data dell'invio dell'invito a offrire agli offerenti. 4.   Nei casi in cui è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale un avviso di preinformazione contenente le informazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 2 della direttiva 2014/24/UE, che è stato trasmesso nel periodo compreso tra 35 giorni e 12 mesi prima del bando di gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte può essere ridotto, di norma, a 15 giorni per le procedure aperte e a 10 giorni per le procedure ristrette. 5.   I termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte possono essere ridotti di cinque giorni in caso di procedure d'appalto interamente informatizzate, a meno che si applichi il paragrafo 4. 6.   Nelle procedure aperte, nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, qualora un'urgenza debitamente motivata renda impossibile rispettare i termini previsti nel presente articolo, la BCE può ricorrere a una procedura accelerata. In tali casi si applicano i seguenti termini minimi: a) per le procedure aperte un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara; e b) per le procedure ristrette e le procedure negoziate un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara e un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 10 giorni dalla data dell'invio dell'invito a offrire agli offerenti. 7.   Prima della scadenza, la BCE può prorogare i termini stabiliti dal bando di gara o nei documenti di gara, nel caso in cui essa modifichi in modo sostanziale i documenti di gara o in altri casi debitamente motivati, fatto salvo il principio della parità di trattamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:245:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte (Art. 23 Decisione (UE) 2016/2) — Testo vigente | Portale Normativo