Art. 5

In vigore dal 27 nov 2015
L'autorità competente dello Stato membro responsabile del posto di ispezione frontaliero di entrata nell'Unione può sottoporre i veicoli che trasportano equidi provenienti dal Marocco destinati ad essere introdotti nell'Unione conformemente alle disposizioni della direttiva 2009/156/CE e, nel caso di transito, conformemente alla decisione 2010/57/UE, e per i quali non si può escludere l'esistenza di un rischio significativo di introduzione dell'afta epizootica nel territorio dell'Unione, a una disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo sia ritenuta necessaria per attenuare tale rischio.
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