Art. 1
In vigore dal 27 nov 2015
Ai fini della presente decisione si definisce «veicolo o nave per bestiame» un veicolo o una nave che sono o sono stati adibiti al trasporto di animali terrestri vivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2015:2217:oj#art-1