Art. 2

In vigore dal 27 nov 2015
1.   Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore o il conducente di un veicolo o di una nave per bestiame, al momento dell'arrivo dalla Libia e dal Marocco, fornisca all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di ingresso nell'Unione informazioni da cui risulti che il vano bestiame o carico, la carrozzeria del veicolo (ove applicabile), la rampa di carico, le apparecchiature che hanno avuto contatti con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico, sono stati puliti e disinfettati dopo l'ultimo scarico di animali. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comprese in una dichiarazione redatta in conformità al modello di cui all'allegato I, o in qualsiasi altro formato equivalente che comprenda almeno le informazioni stabilite da detto modello. 3.   L'originale della dichiarazione di cui al paragrafo 2 è conservato dall'autorità competente per un periodo di tre anni.
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