Art. 4
In vigore dal 27 nov 2015
L'autorità competente dello Stato membro responsabile del punto di ingresso nell'Unione può sottoporre qualsiasi veicolo che abbia trasportato mangime da o verso la Libia e il Marocco, e per il quale non si può escludere l'esistenza di un rischio significativo di introduzione dell'afta epizootica nel territorio dell'Unione, a una disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo sia ritenuta necessaria per attenuare tale rischio.
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