Art. 3
In vigore dal 8 set 2015
Gli Stati membri che richiedono un sigillo elettronico avanzato o un sigillo elettronico avanzato basato su un certificato qualificato, secondo quanto disposto dall'articolo 37, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 910/2014, riconoscono il sigillo elettronico avanzato XML, CMS o PDF al livello di conformità B, T o LT o tramite contenitore con sigillo associato, purché tali sigilli siano conformi alle specifiche tecniche riportate nell'allegato.
Storico versioni
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