Art. 1

In vigore dal 8 set 2015
Gli Stati membri che richiedono una firma elettronica avanzata o una firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato, secondo quanto disposto dall'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 910/2014, riconoscono la firma elettronica avanzata XML, CMS o PDF al livello di conformità B, T o LT o tramite contenitore con firma associata, purché tali firme siano conformi alle specifiche tecniche riportate nell'allegato.
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