Art. 2

In vigore dal 8 set 2015
1.   Gli Stati membri che richiedono una firma elettronica avanzata o una firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato, secondo quanto disposto dall'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 910/2014, riconoscono formati di firma elettronica diversi da quelli di cui all' della presente decisione, a condizione che lo Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi fiduciari utilizzato dal firmatario offra agli altri Stati membri possibilità di convalida della firma, idonee ove possibile al trattamento automatico. 2.   Le possibilità di convalida della firma: a) permettono agli altri Stati membri di convalidare online, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madrelingua, le firme elettroniche ricevute; b) sono indicate nel documento firmato, nella firma elettronica o nel contenitore del documento elettronico; c) confermano la validità della firma elettronica avanzata, purché: 1) il certificato associato alla firma elettronica avanzata fosse valido al momento della firma e, qualora la firma elettronica avanzata sia associata a un certificato qualificato, quest'ultimo fosse, al momento della firma, un certificato qualificato di firma elettronica conforme all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato; 2) i dati di convalida della firma corrispondano ai dati trasmessi alla parte facente affidamento sulla certificazione; 3) l'insieme unico di dati che rappresenta il firmatario sia correttamente trasmesso alla parte facente affidamento sulla certificazione; 4) se al momento della firma è stato utilizzato uno pseudonimo, l'impiego dello pseudonimo sia chiaramente indicato alla parte facente affidamento sulla certificazione; 5) qualora la firma elettronica avanzata sia creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata, l'uso di tale dispositivo sia chiaramente indicato alla parte facente affidamento sulla certificazione; 6) l'integrità dei dati firmati non sia stata compromessa; 7) i requisiti di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 910/2014 fossero soddisfatti al momento della firma; 8) il sistema utilizzato per convalidare la firma elettronica avanzata fornisca alla parte facente affidamento sulla certificazione il risultato corretto del processo di convalida e le consenta di rilevare eventuali questioni attinenti alla sicurezza.
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