Art. 4
In vigore dal 8 set 2015
1. Gli Stati membri che richiedono un sigillo elettronico avanzato o un sigillo elettronico avanzato basato su un certificato qualificato, secondo quanto disposto dall'articolo 37, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 910/2014, riconoscono formati di sigillo elettronico diversi da quelli di cui all' della presente decisione, a condizione che lo Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi fiduciari utilizzato dal creatore del sigillo offra agli altri Stati membri possibilità di convalida del sigillo, idonee ove possibile al trattamento automatico.
2. Le possibilità di convalida del sigillo:
a)
permettono agli altri Stati membri di convalidare online, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madrelingua, i sigilli elettronici ricevuti;
b)
sono indicate nel documento sigillato, nel sigillo elettronico o nel contenitore del documento elettronico;
c)
confermano la validità del sigillo elettronico avanzato, purché:
1)
il certificato associato al sigillo elettronico avanzato fosse valido al momento della sigillatura e, qualora il sigillo elettronico avanzato sia associato a un certificato qualificato, quest'ultimo fosse, al momento della sigillatura, un certificato qualificato di sigillo elettronico conforme all'allegato III del regolamento (UE) n. 910/2014, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato;
2)
i dati di convalida del sigillo corrispondano ai dati trasmessi alla parte facente affidamento sulla certificazione;
3)
l'insieme unico di dati che rappresenta il creatore del sigillo sia correttamente trasmesso alla parte facente affidamento sulla certificazione;
4)
se al momento della sigillatura è stato utilizzato uno pseudonimo, l'impiego dello pseudonimo sia chiaramente indicato alla parte facente affidamento sulla certificazione;
5)
qualora il sigillo elettronico avanzato sia creato da un dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato, l'uso di tale dispositivo sia chiaramente indicato alla parte facente affidamento sulla certificazione;
6)
l'integrità dei dati sigillati non sia stata compromessa;
7)
i requisiti di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 910/2014 fossero soddisfatti al momento della sigillatura;
8)
il sistema utilizzato per convalidare il sigillo elettronico avanzato fornisca alla parte facente affidamento sulla certificazione il risultato corretto del processo di convalida e le consenta di rilevare eventuali questioni attinenti alla sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2015:1506:oj#art-4