Art. 4

In vigore dal 8 set 2015
(1)   Gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 utilizzando il modello figurante nell'allegato II. (2)   Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono due o più certificati a chiave pubblica del gestore del regime, con periodi di validità sfasati di almeno tre mesi, corrispondenti alle chiavi private che possono essere usate per firmare o sigillare elettronicamente sia l'elenco di fiducia nella forma adatta al trattamento automatizzato sia l'elenco di fiducia nella forma leggibile in chiaro al momento della pubblicazione. (3)   A norma dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 910/2014, la Commissione rende pubbliche, attraverso un canale sicuro su un server web autenticato, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, notificate dagli Stati membri, in una forma adatta al trattamento automatizzato firmata o sigillata. (4)   La Commissione rende pubbliche, attraverso un canale sicuro su un server web autenticato, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, notificate dagli Stati membri, in una forma leggibile in chiaro firmata o sigillata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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