Art. 2
In vigore dal 8 set 2015
Gli Stati membri possono includere negli elenchi di fiducia informazioni sui prestatori di servizi fiduciari non qualificati, insieme a informazioni relative ai servizi fiduciari non qualificati da essi forniti. L'elenco indica chiaramente quali prestatori di servizi fiduciari e servizi fiduciari da essi forniti non sono qualificati.
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