Art. 1

In vigore dal 8 set 2015
Gli Stati membri redigono, pubblicano e aggiornano elenchi di fiducia contenenti informazioni sui prestatori di servizi fiduciari qualificati su cui esercitano la vigilanza, nonché informazioni sui servizi fiduciari qualificati che essi forniscono. Tali elenchi sono conformi alle specifiche tecniche fissate nell'allegato I.
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