Art. 3
In vigore dal 8 set 2015
(1) A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014, gli Stati membri firmano o sigillano elettronicamente i propri elenchi di fiducia in una forma adatta al trattamento automatizzato, conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I.
(2) Se pubblica elettronicamente l'elenco di fiducia in una forma leggibile in chiaro, lo Stato membro fa in modo che esso contenga gli stessi dati figuranti nell'elenco redatto nella forma adatta al trattamento automatizzato e lo firma o lo sigilla elettronicamente, conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I.
Storico versioni
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