Art. 6
In vigore dal 13 lug 2015
1. Gli Stati membri si adoperano per adottare le misure necessarie al fine di depositare i loro strumenti di approvazione simultaneamente allo strumento di approvazione dell'Unione, e, nei limiti del possibile, nel terzo trimestre del 2015. All'atto del deposito degli strumenti di accettazione, gli Stati membri notificano, a loro nome, la notifica al segretariato della convenzione a norma dell', paragrafo 2, del protocollo di Kyoto.
2. Gli Stati membri informano la Commissione, prima della terza sessione del gruppo ad hoc sulla piattaforma di Durban per un'azione rafforzata che si terrà dall'8 al 13 febbraio 2015, delle loro decisioni di accettare l'emendamento di Doha o, a seconda dei casi, della probabile data di conclusione delle relative procedure per tale accettazione. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, conviene una data per il deposito simultaneo dei rispettivi strumenti di approvazione o di accettazione.
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