Art. 4

In vigore dal 13 lug 2015
1.   Tutte le unità di quantità assegnate rilasciate per il secondo periodo di impegno disponibili nel registro dell'Unione dopo che quest'ultima ha assolto al suo obbligo ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013 e una volta effettuati eventuali trasferimenti di unità di quantità assegnate ai sensi degli atti di esecuzione adottati in base all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 525/2013 («eccedenza dell'Unione») saranno restituite agli Stati membri alla fine del secondo periodo di impegno. 2.   L'eccedenza dell'Unione sarà ripartita tra gli Stati membri come segue: a) un sesto dell'eccedenza dell'Unione agli Stati membri che hanno ridotto le loro emissioni annuali medie totali di una percentuale superiore al 20 % rispetto all'anno o periodo di riferimento di ciascuno di essi ai sensi del protocollo di Kyoto entro la fine del secondo periodo di impegno, in modo proporzionale al superamento del loro obiettivo, in tonnellate; b) un terzo dell'eccedenza dell'Unione agli Stati membri che ricevono un trasferimento ai sensi della lettera a) e aventi un PIL pro capite (PIL nel 2013 in euro a prezzi di mercato) inferiore al 60 % della media dell'Unione, in modo proporzionale al superamento del loro obiettivo, in tonnellate; c) un terzo dell'eccedenza dell'Unione a tutti gli Stati membri, in modo proporzionale ai loro livelli totali di emissioni, come indicato nella tabella 1 dell'allegato I della presente decisione; d) un sesto dell'eccedenza dell'Unione agli Stati membri aventi un PIL pro capite (PIL nel 2013 in euro a prezzi di mercato) inferiore al 90 % della media dell'Unione, in modo proporzionale ai loro livelli totali di emissioni, come indicato nella tabella 1 dell'allegato I della presente decisione.
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