Art. 3

In vigore dal 13 lug 2015
1.   Le quantità assegnate degli Stati membri e dell'Islanda corrispondono ai livelli di emissione stabiliti nella notifica. Entro il 15 aprile 2015, ogni Stato membro presenta al segretariato della convenzione le relazioni per facilitare il calcolo delle quote assegnate a ciascuno di essi, conformemente alle disposizioni del protocollo di Kyoto, dell'emendamento di Doha e delle decisioni adottate a norma di tali strumenti. 2.   La Commissione prepara una relazione volta ad agevolare il calcolo della quantità assegnata dell'Unione e una relazione volta ad agevolare il calcolo della quantità assegnata congiuntamente dell'Unione, degli Stati membri e dell'Islanda, («la quantità assegnata congiuntamente»), in conformità delle disposizioni del protocollo di Kyoto, dell'emendamento di Doha e delle decisioni adottate a norma di tali strumenti. La Commissione trasmette tali relazioni al segretariato della convenzione entro il 15 aprile 2015.
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