Art. 5
In vigore dal 13 lug 2015
1. Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di accettazione presso il segretario generale delle Nazioni Unite a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21, paragrafo 7, del protocollo di Kyoto, insieme alla dichiarazione di competenza di cui all'allegato II della presente decisione, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del protocollo di Kyoto.
2. Il presidente del Consiglio designa inoltre la persona o le persone abilitate a trasmettere, a nome dell'Unione, la notifica al segretariato della convenzione a norma dell', paragrafo 2, del protocollo di Kyoto.
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