Art. 5
Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di uova da cova delle anatre domestiche dell'azienda di cui all'articolo 1, paragrafo 1
In vigore dal 9 giu 2015
Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di uova da cova delle anatre domestiche dell'azienda di cui all', paragrafo 1
Il Portogallo garantisce che le uova da cova delle anatre domestiche dell'azienda di cui all', paragrafo 1:
a)
siano movimentate solamente verso un incubatoio in Portogallo;
b)
non siano oggetto di spedizioni dal Portogallo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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