Art. 4
Marcatura, restrizioni della movimentazione e delle spedizioni ed eliminazione delle anatre domestiche vaccinate
In vigore dal 9 giu 2015
Marcatura, restrizioni della movimentazione e delle spedizioni ed eliminazione delle anatre domestiche vaccinate
Il Portogallo garantisce che le anatre domestiche vaccinate dell'azienda di cui all', paragrafo 1:
a)
rechino una marcatura individuale;
b)
non siano movimentate verso altri allevamenti di pollame all'interno del Portogallo;
c)
non siano oggetto di spedizioni dal Portogallo.
Dopo il periodo di riproduzione tali anatre domestiche sono abbattute presso l'azienda di cui all', paragrafo 1, della presente decisione in conformità delle prescrizioni dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1099/2009 e le loro carcasse sono smaltite in modo sicuro in conformità delle prescrizioni del regolamento (UE) n. 142/2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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