Art. 6

Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate

In vigore dal 9 giu 2015
Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate 1.   Il Portogallo garantisce che le anatre domestiche nate dalle anatre domestiche vaccinate siano movimentate dopo la schiusa solo dall'azienda di cui all', paragrafo 1, verso un'azienda situata in una zona limitrofa, quale stabilita e individuata dal Portogallo nel piano di vaccinazione preventiva. 2.   In deroga al paragrafo 1, le anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate, a condizione che abbiano più di quattro mesi, possono: a) essere messe in libertà in Portogallo; oppure b) essere spedite dal Portogallo a condizione che: i) i risultati degli esami di laboratorio e della sorveglianza previsti nel piano di vaccinazione preventiva siano favorevoli; ii) siano soddisfatte le condizioni per la spedizione di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina di cui alla decisione 2006/605/CE.
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Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate (Art. 6 Decisione (UE) 2015/892) — Testo vigente | Portale Normativo