Art. 5 · Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di uova da cova delle anatre domestiche dell'azienda di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Art. 5

Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di uova da cova delle anatre domestiche dell'azienda di cui all'articolo 1, paragrafo 1

In vigore dal 9 giu 2015
Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di uova da cova delle anatre domestiche dell'azienda di cui all', paragrafo 1 Il Portogallo garantisce che le uova da cova delle anatre domestiche dell'azienda di cui all', paragrafo 1: a) siano movimentate solamente verso un incubatoio in Portogallo; b) non siano oggetto di spedizioni dal Portogallo.
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