Art. 8
Comandante dell'operazione
In vigore dal 27 mar 2015
Comandante dell'operazione
1. Il comandante dell'operazione esercita a nome di Athena le sue attribuzioni relative al finanziamento dei costi comuni dell'operazione affidatagli.
2. Per l'operazione affidatagli il comandante dell'operazione:
a)
fa pervenire all'amministratore le sue proposte per la parte «spese — costi comuni operativi» dei progetti di bilancio;
b)
esegue, in qualità di ordinatore, gli stanziamenti relativi ai costi comuni operativi nonché alle spese di cui all'; esercita l'autorità sulle persone partecipanti all'esecuzione degli stanziamenti, anche per i prefinanziamenti; può aggiudicare appalti e stipulare contratti a nome di Athena; apre un conto bancario a nome di Athena per l'operazione affidatagli;
c)
esegue, in qualità di ordinatore, gli stanziamenti relativi alle spese di cui all'; esercita l'autorità sulle persone partecipanti all'esecuzione di detti stanziamenti, sulla base delle pertinenti disposizioni amministrative ad hoc con terzi. Può aggiudicare appalti e stipulare contratti a nome di terzi; apre un conto bancario per il contributo di ogni terzo.
3. Il comandante dell'operazione è autorizzato ad adottare le misure di esecuzione delle spese finanziate da Athena per l'operazione affidatagli. Egli ne informa l'amministratore e il comitato speciale.
4. Salvo casi debitamente giustificati approvati dal comitato speciale su proposta dell'amministratore, il comandante dell'operazione usa il sistema contabile e di gestione degli attivi di cui dispone Athena. L'amministratore informa in anticipo il comitato speciale qualora ritenga che sussista un simile caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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