Art. 28

Gestione da parte di Athena delle spese non incluse nei costi comuni

In vigore dal 27 mar 2015
Gestione da parte di Athena delle spese non incluse nei costi comuni 1.   Il comitato speciale, su proposta dell'amministratore, con l'assistenza del comandante dell'operazione, o su proposta di uno Stato membro, può decidere che la gestione amministrativa di talune spese relative a un'operazione («costi a carico degli Stati»), pur rimanendo a carico degli Stati membri, ciascuno per quanto lo concerne, è affidata ad Athena. 2.   Il comitato speciale, nella sua decisione, può autorizzare il comandante dell'operazione a stipulare a nome degli Stati membri partecipanti a un'operazione e, se del caso, di terzi, contratti per l'acquisto dei servizi e delle forniture da finanziare come costi a carico degli Stati. 3.   Nella decisione il comitato speciale stabilisce le modalità di prefinanziamento dei costi a carico degli Stati. 4.   Athena tiene la contabilità dei costi a carico degli Stati della cui amministrazione è incaricata e che sono sostenuti da ciascuno Stato membro e, se del caso, da terzi. Trasmette ogni mese a ciascuno Stato membro e, se del caso, a tali terzi, un riepilogo delle spese a suo carico e sostenute da esso o dal suo personale nel corso del mese precedente e chiede i fondi necessari per regolare tali spese. Gli Stati membri e, se del caso, i terzi versano ad Athena i fondi necessari entro trenta giorni dall'invio della relativa richiesta.
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